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STATUTO
ASSOCIAZIONE FAMILY PARTY
(Approvato Assemblea 26 Luglio 2020)
1. Istituzione
1.1 È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE FAMILY PARTYI” – APS, di seguito indicata brevemente come FP.
1.2 L'Associazione opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia degli aderenti, valorizzandone le peculiarità e specificità.
1.3 Il FP opera per il raggiungimento delle finalità di cui all’art.2, nel rispetto dell’identità e dell’autonomia dei Soci, valorizzandone la specificità.
1.4 Il FP è apartitico e non persegue fini di lucro, ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
1.5 La sua sede legale è a Catania e può essere trasferita con delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente denominate club, sarà disciplinato da apposito Regolamento. L'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune può essere trasferito con delibera del Consiglio Direttivo
2. Finalità
2.1 Il FP, a tutti i livelli organizzativi, persegue la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (Cost. artt. 29,30,31) e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione.
2.2 Il FP persegue le seguenti finalità di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore (dec. lgs. 117/2017):
a) il sostegno e la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative (c.1 lett. w);
b) la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, promuovere il benessere della famiglia e la sua capacità di accogliere, di curare e di educare (c.1 lett. a);
c) Sviluppare una rete solidale costituita da tutti coloro che desiderano condividere la gioia del proprio vissuto familiare, per testimoniare quanto sia nobile ed elevata la scelta di realizzare una famiglia, il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto dei propri associati e delle loro attività, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (c.1 lett.m);
d) la responsabilità sociale e comunitaria a favore dell’accoglienza della vita nascente di ogni essere umano e del rispetto della propria dignità, dal concepimento alla morte naturale (c.1 lett. a);
e) la responsabilità sociale e comunitaria a favore di tutti i minori cui va garantito di essere educati nell’ambito della famiglia, nonché di avere una speciale protezione e assistenza oltre che, in generale, un ambiente educativo adatto allo sviluppo delle loro potenzialità (c.1 lett. d);
f) la responsabilità genitoriale in forza della quale i genitori sono riconosciuti come originari e principali educatori dei propri figli, con possibilità di scegliere per loro liberamente l’ambiente educativo in un sistema scolastico pluralistico, professionale, universitario e post-universitario teso al superamento della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo (c.1 lett. d);
g) l’eliminazione degli ostacoli al pieno esercizio dei ruoli professionali e lavorativi di ciascuna persona in modo da assicurare attraverso una retribuzione dignitosa (Cost. art. 36) il benessere e la stabilità della famiglia (c.1 lett. w);
h) la responsabilità sociale e comunitaria a favore degli anziani cui va garantito un ambiente familiare che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità (c.1 lett. a);
i) l’eliminazione degli ostacoli al pieno ottenimento di un’abitazione adeguata (c.1 lett. q);
l) la responsabilità sociale e comunitaria a favore della famiglia, con persone portatrici di disabilità e di particolari disagi, bisognose di risposte e aiuti adeguati alle proprie specifiche esigenze; (c.1 lett. a);
m) la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei migranti con riunione familiare attraverso l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale (c.1 lett. r);
n) la responsabilità sociale e comunitaria a favore delle famiglie dei detenuti bisognosi di un idoneo sostegno per mantenere contatti con i propri congiunti (c.1 lett. a);
o) la responsabilità sociale e comunitaria a favore di un adeguato riposo familiare anche attraverso attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (c.1 lett. k);
p) la responsabilità sociale e comunitaria a favore della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell’ambiente e a protezione e tutela dell’ecologia umana e dell’ecosistema, come pure dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (c.1 lett. e);
q) la promozione di politiche sociali di sostegno alla famiglia in formazione e a quelle già costituite che vivono situazioni di disagio (c.1 lett. a);
r) la promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici, dei diritti dei consumatori, degli utenti, di cittadinanza, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e delle banche del tempo (c.1 lett. w);
s) l’organizzazione, gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche (c.1 lett.t).
3. Attività
3.1 Il FP per il raggiungimento delle finalità associative svolge le seguenti attività:
a) Sviluppare, promuovere e gestire iniziative riguardanti le attività "a misura di famiglia" e relative all'organizzazione del tempo libero della famiglia, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
b) incoraggiare e sostenere, anche mediante la partecipazione diretta, le iniziative della pubblica amministrazione che abbiano come obiettivo la creazione e l'erogazione di servizi, nonché l'organizzazione di eventi "a misura di famiglia", attività culturali, artistiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche;
c) attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
d) incoraggiare e sostenere, anche mediante la partecipazione diretta, le iniziative imprenditoriali che abbiano come obiettivo la creazione e l'erogazione di servizi, nonché l'organizzazione di eventi "a misura di famiglia";
e) servizi strumentali e sussidiari ai propri soci ed ai soggetti ed enti aderenti alla propria rete;
f) incoraggiare e promuovere l'applicazione di politiche di conciliazione tra la vita privata e la vita lavorativa delle persone, promuovere l’interlocuzione con le istituzioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza;
g) cooperazione e collaborazione con organismi aventi finalità analoghe;
h) denuncia di situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni della famiglia;
i) assunzione di iniziative d'intervento culturale, di azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare;
l) pubblicazione di periodici, ricerche e studi sulla trasformazione della società ed altre attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un più adeguato ruolo educativo ed una partecipazione attiva della famiglia alla vita della società in trasformazione nonché assunzione di ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento delle finalità statutarie;
m) promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni;
n) erogazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di servizi a favore dei soci;
o) promozione dei FP regionali, provinciali, comunali ed intercomunali definiti tutti FP territoriali, al fine del miglior raggiungimento delle finalità statutarie;
p) promozione delle relazioni tra i soci e di azioni di coordinamento, tutela, rappresentanza nel comune interesse degli associati;
q) realizzare centri di elaborazione dei dati, ricerche di mercato e ricerche e selezione del personale;
r) progettare e organizzare eventi formativi, convegni, master e stage;
s) svolgere attività di produzione e somministrazione di cibi e bevande;
t) costituire, gestire scuole di ogni livello e grado;
4. Attività diverse
4.1 Il FP, tenuto conto delle proprie risorse anche volontarie e gratuite, potrà inoltre realizzare attività aggiuntive, specificamente individuate dal Consiglio direttivo, siano esse secondarie o strumentali rispetto alle finalità esplicitate.
Al solo fine della realizzazione dell'oggetto sociale, l'Associazione può stipulare contratti di affiliazione sia per acquisizioni del marchio e/o know how; costituire ed organizzare reti di assistenza composte da operatori e/o assistenti sociali. L'Associazione si potrà avvalere di tutte le agevolazioni previdenziali, finanziarie e creditizie previste da normative regionali, nazionali e comunitarie.
5. Associazioni e Organismi aderenti
5.1 I soci dell'Associazione, devono essere un numero non inferiore a 7 persone e si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci onorari;
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
La qualità di socio fondatore è a vita.
Il socio fondatore che abbia ricoperto cariche sociali - ossia la carica di Presidente e Consigliere - ha diritto inoltre ad utilizzare, formalmente e a vita, la citata carica o titolo seguito dal termine "onorario", purché siano in regola con il versamento della quota ordinaria stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche che dichiarino di accettare e condividere l'oggetto e le finalità di cui all'art. 2 del presente statuto e siano in regola con il versamento della quota ordinaria stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti e sono esentati dal versamento di qualsiasi quota. Fanno altresì parte dell'Associazione le persone fisiche che, in sintonia sempre con le finalità di cui all'art. 2, abbiano versato la quota in misura ridotta stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; essi non hanno diritto di voto nell'Assemblea e vengono denominati "soci aggregati" o "soci simpatizzanti".
5.2 Chi intende aderire al FP deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere i principi dell'Associazione e l'impegno d'osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della domanda, decorso il quale la domanda si intende accolta.
Il Consiglio Direttivo, a tale riguardo, delibera a maggioranza dei propri componenti. L'iscrizione comporta per il socio ordinario o simpatizzante l'obbligo di versare la relativa quota, così come determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
5.4 L’adesione al FP implica l’assunzione di comportamenti coerenti con le scelte, le azioni e gli eventi democraticamente deliberati dagli organi associativi.
5.5 La qualifica di Socio si perde per dimissioni o delibera di decadenza adottata dall'Assemblea dei soci.
5.6 Il FP promuove il rispetto dei principi di democraticità, delle pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e dell’elettività alle cariche sociali.
6. Organizzazione territoriale
6.1 Il FP per cercare di diffondere i propri valori e le proprie iniziative in ambito territoriale potrà stimolare la costituzione, sia direttamente che attraverso i FP regionali e delle Provincie Autonome, di FP provinciali, comunali e intercomunali di seguito indicati brevemente come FP territoriali.
6.2 I FP regionali e delle Provincie Autonome con i FP territoriali esprimono i valori e le ricchezze delle realtà territoriali in conformità con il perseguimento degli obiettivi del FP nazionale e interloquiscono, in concordanza con gli indirizzi del FP nazionale, con una propria rappresentanza con le istituzioni locali in materia di politiche familiari, con ogni conseguente azione sul territorio. Analogamente avviene nei rapporti tra i FP regionali e i relativi FP territoriali.
6.3 Le Associazioni e gli Organismi nazionali aderenti al FP, nelle Regioni, nelle Province autonome e negli ambiti territoriali dove sono presenti loro sedi, delegazioni o articolazioni territoriali promuovono la presenza di loro rappresentanti nei FP regionali, delle province autonome e territoriali ove costituiti.
6.4 I FP regionali e delle Provincie Autonome oltre a promuovere la costituzione di FP territoriali ne coordinano e monitorano l’attività, svolgendo azione di impulso.
6.5 I Presidenti dei FP regionali e delle Provincie Autonome sono convocati almeno tre volte all'anno in conferenza dal Presidente nazionale, il quale stabilisce l'ordine del giorno d'intesa con il Consiglio direttivo, allo scopo di valutare le diverse scelte politiche e normative regionali in tema di politiche familiari, concordare eventuali azioni comuni, svolgere funzione consultiva e propositiva presso l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo.
7. Obblighi dei soci
7.1 Il FP ha struttura democratica ed opera nella sua articolazione tramite i suoi organi e cariche sociali.
7.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
7.3 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona.
È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.
7.4 Tutti i soci hanno diritto:
1. A partecipare a tutte le attività sociali;
2. a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
3. all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
7.5 Il socio non in regola con il versamento della quota sociale, non ha diritto di voto.
7.6 I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali. Anche per coloro che sono chiamati a ricoprire cariche sociali, l'attività è svolta in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, secondo quanto sarà previsto da successivo Regolamento.
7.7 Ogni socio è tenuto al pieno rispetto dei principi e delle linee operative del FP, il quale attraverso decisioni formalmente adottate dai suoi organi statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento degli scopi associativi.
7.8 Nessun socio può utilizzare per fini privati le strutture e l’immagine del FP.
I rapporti tra gli organi associativi e i soci sono ispirati ai principi di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.
7.9 L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà essere rimborsata.
7.10 I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell’associazione.
7.11 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
7.12 La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
7.13 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione.
7.14 Il recesso non comporta alcun onere per il socio.
7.15 Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
8. Organi e cariche sociali
8.1 Organi del FP sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.
e) l’Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
f) l’Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.
8.2 Tutte le cariche elettive hanno durata triennale, sono rinnovabili per il triennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di tre mandati consecutivi nel medesimo ufficio.
8.3 Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea. E’ previsto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni d’ufficio.
8.4 Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
9. Assemblea Ordinaria dei Soci
9.1 L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i Soci fondatori, ordinari e onorari ed è l'organo sovrano della stessa.
9.2 L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
9.3 L'Assemblea ordinaria:
a) Approva il bilancio preventivo e gli indirizzi generali dell'attività sociale;
b) approva il conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c) provvede alla elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, nonché dei membri del Consiglio Direttivo;
d) provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri, dell’organo di controllo e dell’organo di revisione qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
e) tratta tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente del Consiglio Direttivo tra i soci ordinari e fondatori che si sono candidati.
Ciascun socio può esprimere una sola preferenza; viene eletto Presidente del Consiglio Direttivo il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di pari voti si procede a ballottaggio e pertanto ad una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.
Successivamente, nella stessa seduta, l'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, dell’organo di controllo e di revisione.
Ciascun socio potrà esprimere fino a 6 (sei) preferenze per i componenti del Consiglio Direttivo e fino a 3 (tre) preferenze per i componenti del Collegio dei Probiviri, ed una preferenza per l’organo di controllo ed una preferenza per l’organo di revisione.
Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; a parità si procederà a ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto pari voti. Le modalità di svolgimento delle elezioni vengono stabilite tramite regolamento.
9.4 L'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, anche con delega ad altro socio, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti anche con delega ad altro socio. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione, salvo quando sia richiesta, dal presente statuto, una maggioranza qualificata.
9.5 L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo. Deve inoltre essere convocata se richiesta da almeno un quinto dei soci.
9.6 Ogni socio ordinario, fondatore e onorario avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
9.7 Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede del FP.
9.8 Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di prendere visione del libro verbali e di trarne copia.
10. Assemblea Straordinaria dei Soci
10.1 È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione o scissione dell’Associazione.
10.2 L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, anche con delega ad altro socio, di almeno due terzi (2/3) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, anche con delega ad altro socio, di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10.3 Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati.
10.4 Ogni socio ordinario, fondatore e onorario avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10.5 Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede del FP.
10.6 Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di prendere visione del libro verbali e di trarne copia.
11. Il Consiglio Direttivo
11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente del Consiglio Direttivo, e da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea, ai quali possono essere attribuite dal Presidente deleghe specifiche.
11.2 Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci fondatori e ordinari.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
11.3 Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle sole spese, debitamente documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni inerenti la carica rivestita.
11.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
11.5 Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Presidente e il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
11.6 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei libri sociali presso i locali dell'Associazione.
Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
11.7 Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più soci riuniti in tal caso in apposite commissioni.
Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.
11.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare ha il compito di:
a) attuare e realizzare, anche avvalendosi dell'opera svolta dalle Commissioni, le linee programmatiche e le delibere dell'Assemblea dei soci;
b) dirigere e coordinare l'attività dell'associazione;
c) predisporre il bilancio sociale al verificarsi delle condizioni di legge, il bilancio consuntivo d’esercizio e preventivo rendendoli disponibili all’accesso dei soci ai sensi dell’art. 15 c.3 del Codice del Terzo settore (dec.lgs 117/2017) secondo le modalità previste dal Regolamento;
d) deliberare la costituzione di Commissioni e proporre all’Assemblea la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico regolamentandone il rispettivo funzionamento;
e) inoltrare all’Assemblea, con il proprio parere, le domande di adesione all’Associazione e le proposte di decadenza degli associati;
f) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) proporre all’Assemblea l’importo della quota associativa annuale;
h) decidere in merito ai rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
l) curare la tenuta dei libri sociali del FP;
m) deliberare lo svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento del FP;
p) tenere i rapporti con i soci;
q) attuare le deleghe operative assegnate dal Presidente;
r) proporre la partecipazione di consulenti ed esperti ai lavori degli Organi sociali;
s) segnalare al Collegio dei probiviri circostanze e azioni non conformi ai vincoli statutari assunte dai soci e, acquisitone il parere, avviare le eventuali procedure previste dal presente statuto;
t) esaminare lo stato dei problemi gestionali dei FP territoriali anche mediante convocazione dei rispettivi organi statutari e proporre iniziative e strumenti idonei ad affrontarli e risolverli;
u) proporre emendamenti agli statuti e ai regolamenti dei FP regionali provinciali, comunali o intercomunali.
11.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
11.10 Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza almeno della metà più uno dei componenti. Il Consiglio direttivo, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti; delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11.11 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede del FP.
11.12 Ogni socio, previa richiesta scritta, ha il diritto di prendere visione del libro verbali e di trarne copia.
12 Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione e dei poteri di straordinaria amministrazione che impegnano l'associazione per un importo massimo per ciascun atto, operazione o evento stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri soci, previa delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
13. Il Tesoriere
13.1 Il Tesoriere studia e propone le strategie e le iniziative in merito all'amministrazione e al reperimento delle risorse economiche del FP.
13.2 Predispone e cura la tenuta dei libri sociali e dei bilanci.
13.3 Propone al Consiglio direttivo il bilancio sociale al verificarsi delle condizioni di legge, il bilancio consuntivo d’esercizio e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l’approvazione.
14. Organo di controllo
14.1 L’Organo di controllo, qualora nominato, è costituito da un membro, nominato dall’Assemblea, non espressione degli associati.
14.2. L’Organo di controllo elegge al proprio interno un presidente.
14.3 Delle proprie riunioni redige verbale che va conservato nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organismo e conservato nella sede del FP.
14.4 Qualora, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti e, in mancanza, tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
14.5 I membri dell’Organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno del FP.
15 Competenze dell’Organo di controllo
15.1 È compito dell’Organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile del FP e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo legale contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, se invitato senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
15.2 Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
15.3 L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione del FP rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
16 Organo di revisione
16.1 L’Organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno) membro, scelto dall’Assemblea, non espressione degli associati. Il membro dell’Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
16.2 L’Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
16.3 Redige verbale che va conservato nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organismo e conservato nella sede del FP.
16.4 Qualora, per dimissioni o altre cause, decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, l’Assemblea provvede alla sostituzione procedendo ad una nuova nomina.
16.5 Il membro dell’Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all’interno del FP.
16.6 L’Organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione del FP rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di verifica e controllo contabile.
17. Collegio dei Probiviri
17.1 L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da 3 (tre) componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.
17.2 L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.
17.3 L'Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'Associazione.
17.4 I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica 3 (tre) anni.
17.5 Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da soci od Organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia.
17.6 Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso la residenza del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell'Associazione delle decisioni prese.
17.7 I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.
17.8 Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili. Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.
18 Risoluzione delle Controversie
18.1 Sono rimesse alla valutazione del Collegio dei Probiviri le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sia di livello nazionale che territoriale ivi comprese eventuali divergenze rispetto alle linee operative, agli impegni e alle modalità d’azione deliberate dagli organi associativi.
18.2 Il Collegio dei Probiviri, esperite le proprie ricognizioni e valutazioni, trasmette, entro il termine di 30 giorni, al Consiglio direttivo le conclusioni a cui è pervenuto.
18.3 Il Consiglio direttivo, preso atto delle conclusioni del Collegio dei Probiviri, propone ai soggetti interessati una soluzione del contenzioso in essere ricercando sempre una composizione amichevole delle rispettive posizioni.
18.4 Qualora non sia possibile proporre alcuna soluzione o la soluzione proposta venga rifiutata da uno o da entrambi i soggetti interessati, il Consiglio direttivo assume nei confronti dei soggetti coinvoltiil provvedimento ritenuto più idoneo tra i seguenti:
a) invito all’osservanza delle disposizioni statutarie violate e ad adeguarsi alle deliberazioni associative;
b) richiamo;
c) sospensione (determinandone il tempo) o decadenza dalla funzione svolta. Se trattasi di un organo monocratico, il Consiglio direttivo procede contemporaneamente alla nomina di un delegato al quale affidare l’esercizio temporaneo e provvisorio delle funzioni.
18.5 L’eventuale dichiarazione di decadenza dalla qualifica di socio spetta all’Assemblea ordinaria alla quale il Consiglio direttivo rimette gli atti con il proprio parere.
18.7 L’Assemblea esaminata la proposta del Consiglio direttivo, sentiti i soggetti interessati, decide l’archiviazione o la decadenza del socio e la diffida dall’utilizzo del logo e del nome del FP.
19. Incompatibilità
19.1 Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli 11,12,13,14,15,16 e17 sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti a carattere partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovrannazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale.
20 Cooptazione
Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Probiviri, ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.
21. Finanziamento
21.1 Il FP trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi dei soci;
b) lasciti, donazioni, legati, contributi di natura non corrispettiva;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
22 Libri sociali e registri
22.1 Il FP deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
22.2 Il FP deve altresì tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione se nominato.
22.3 Il FP deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
23 Bilancio di esercizio
23.1 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare
23.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio/rendiconto il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria.
23.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede del FP negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.
24. Divieto di riparto
24.1 E' stabilito il divieto assoluto di riparto tra gli associati, anche se in forma indiretta, dei proventi dell'Associazione.
25. Avanzi di gestione
25.1 Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
26. Scioglimento
26.1 L'eventuale scioglimento del FP è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.
26.2 Con la medesima delibera l’Assemblea straordinaria dei soci provvederà alla nomina del liquidatore determinandone poteri e compensi.
26.3 Il patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore e delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, in favore di enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.
27. Modifiche statutarie
27.1 Eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto.
28. Regolamento
28.1 Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali con particolare riferimento al codice del Terzo settore ed al Regolamento.
29. Norme transitorie
29.2 L’Assemblea autorizza il Presidente e il Consiglio direttivo ad apportare eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere formale e non sostanziale al presente statuto che dovessero essere richiesti dai competenti uffici in sede di deposito e/o registrazione dello stesso.





