La Famiglia per Passione!

Benvenuto su Family Party

l’Associazione fondata da mamme e papà che operano nella società per irradiare la gioia del vissuto familiare.

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Italiana denominata "FAMILY PARTY" - in abbreviazione "FP" - di seguito e per brevità denominata Associazione.
L'Associazione opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia degli aderenti, valorizzandone le peculiarità.
L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L'Associazione fissa la propria sede in Catania.
L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dell'Unione Europea.
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente denominate club, sarà disciplinato da apposito Regolamento. L'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune può essere trasferito con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

L'Associazione, in particolare e a solo titolo esemplificativo, vuole operare nella società per stimolare, promuovere e sostenere la costruzione di qualsiasi attività e servizio "a misura di famiglia", in altre parole destinato alla famiglia ed erogato attraverso modalità organizzative e funzionali che pongano in primo piano il rispetto delle esigenze e delle aspettative tipiche di genitori e figli, aiutando i bambini a crescere in maniera sana e gli adulti ad essere più sereni.
A tale scopo intende perseguire le seguenti finalità:
1. Sviluppare una rete solidale costituita da tutti coloro che desiderano condividere la gioia del proprio vissuto familiare, per testimoniare quanto sia nobile ed elevata la scelta di realizzare una famiglia;
2. aggregare le famiglie per addensare consensi e adesioni intorno al progetto di valorizzazione e promozione dell'istituto del matrimonio e della famiglia nella società;
3. aggregare singoli individui e coppie di fidanzati, al fine di diffondere tra di essi la cultura della gioia di partecipare al progetto di realizzazione di una famiglia;
4. diffondere un nuovo modello di organizzazione della vita sociale e lavorativa, capace di elevare la qualità della vita e del lavoro, facendo leva sul desiderio di felicità che ogni essere umano esprime;
5. promuovere il benessere della famiglia e la sua capacità di accogliere, di curare e di educare.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
1. Sviluppare, promuovere e gestire iniziative riguardanti le attività "a misura di famiglia" e relative all'organizzazione del tempo libero della famiglia;
2. incoraggiare e sostenere, anche mediante la partecipazione diretta, le iniziative della pubblica amministrazione che abbiano come obiettivo la creazione e l'erogazione di servizi, nonché l'organizzazione di eventi "a misura di famiglia";
3. incoraggiare e sostenere, anche mediante la partecipazione diretta, le iniziative imprenditoriali che abbiano come obiettivo la creazione e l'erogazione di servizi, nonché l'organizzazione di eventi "a misura di famiglia";
4. incoraggiare e promuovere l'applicazione di politiche di conciliazione tra la vita privata e la vita lavorativa delle persone;
5. sostenere le politiche di collaborazione tra istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e semplici persone attive nelle città, con l'obiettivo di sviluppare iniziative nel segno della socialità e della condivisione degli spazi cittadini;
6. realizzare centri di elaborazione dei dati, ricerche di mercato e ricerche e selezione del personale;
7. progettare e organizzare eventi formativi, convegni, master e stage;
8. svolgere attività di produzione e somministrazione di cibi e bevande;
9. costituire, gestire scuole di ogni livello e grado;
10. ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

Al solo fine della realizzazione dell'oggetto sociale, l'Associazione può stipulare contratti di affiliazione sia per acquisizioni del marchio e/o know how; costituire ed organizzare reti di assistenza composte da operatori e/o assistenti sociali. L'Associazione si potrà avvalere di tutte le agevolazioni previdenziali, finanziarie e creditizie previste da normative regionali, nazionali e comunitarie.

TITOLO II - ADERENTI

Art. 3 - Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci onorari;

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
La qualità di socio fondatore è a vita.
Il socio fondatore che abbia ricoperto cariche sociali - ossia la carica di Presidente e Consigliere - ha diritto inoltre ad utilizzare, formalmente e a vita, la citata carica o titolo seguito dal termine "onorario", purché siano in regola con il versamento della quota ordinaria stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche che dichiarino di accettare e condividere l'oggetto e le finalità di cui all'art. 2 del presente statuto e siano in regola con il versamento della quota ordinaria stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti e sono esentati dal versamento di qualsiasi quota. Fanno altresì parte dell'Associazione le persone fisiche che, in sintonia sempre con le finalità di cui all'art. 2, abbiano versato la quota in misura ridotta stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; essi non hanno diritto di voto nell'Assemblea e vengono denominati "soci aggregati" o "soci simpatizzanti".

Art. 4 - Ammissione dei Soci

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere i principi dell'Associazione e l'impegno d'osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della domanda, decorso il quale la domanda si intende accolta.
Il Consiglio Direttivo, a tale riguardo, delibera a maggioranza dei propri componenti. L'iscrizione comporta per il socio ordinario o simpatizzante l'obbligo di versare la relativa quota, così come determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona.
È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci hanno diritto:
1. A partecipare a tutte le attività sociali;
2. a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
3. all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Il socio non in regola con il versamento della quota sociale, non ha diritto di voto.
I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali. Anche per coloro che sono chiamati a ricoprire cariche sociali, l'attività è svolta in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, secondo quanto sarà previsto da successivo Regolamento.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dall'Associazione.
Il recesso non comporta alcun onere per il socio.
Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III - ORGANI

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Composizione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e onorari ed è l'organo sovrano della stessa.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta anche per via telematica da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 2/10 (due decimi) dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 10 - Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria:
a) Approva il bilancio preventivo e gli indirizzi generali dell'attività sociale;
b) approva il conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c) provvede alla elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, nonché dei membri del Consiglio Direttivo;
d) provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri;
e) tratta tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente del Consiglio Direttivo tra i soci ordinari e fondatori che si sono candidati.
Ciascun socio può esprimere una sola preferenza; viene eletto Presidente del Consiglio Direttivo il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di pari voti si procede a ballottaggio e pertanto ad una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.
Successivamente, nella stessa seduta, l'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
Ciascun socio potrà esprimere fino a 6 (sei) preferenze per i componenti del Consiglio Direttivo e fino a 3 (tre) preferenze per i componenti del Collegio dei Probiviri.
Vengono eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; a parità si procederà a ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto pari voti.
L'Assemblea straordinaria:
a) Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
b) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
c) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; d) delibera su tutto ciò che non è espressamente riservato alla competenza e ai poteri degli altri organi sociali.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione quando è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al Libro Soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i soci iscritti al Libro Soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nessuna risoluzione o mozione che impegni l'Associazione potrà essere esaminata e discussa se prima non sia stata esaminata dal Consiglio Direttivo; tali risoluzioni o mozioni se presentate ad una riunione dell'Assemblea saranno quindi deferite al Consiglio Direttivo senza che siano discusse.

Art. 12 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio ordinario, fondatore e onorario avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente del Consiglio Direttivo, e da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea, ai quali possono essere attribuite dal Presidente deleghe specifiche.
Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci fondatori e ordinari.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle sole spese, debitamente documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni inerenti la carica rivestita.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Presidente e il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei libri sociali presso i locali dell'Associazione.
Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più soci riuniti in tal caso in apposite commissioni.
Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
La convocazione è fatta con avviso da inviare, anche in via informale (ad es. a mezzo fax o e-mail o per le vie brevi), ai membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato fino a due giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, a solo scopo consultivo e senza diritto di voto, persone particolarmente competenti circa gli argomenti da discutere, che parteciperanno esclusivamente alla discussione degli argomenti per i quali sono invitati. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Esso predispone i bilanci e li presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Organi per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.
Il Consiglio Direttivo può altresì nominare dei Responsabili per specifiche aree geografiche, detti anche Responsabili territoriali o Responsabili di club, al fine di permettere una più agile promozione, diffusione e organizzazione dell'Associazione sul territorio.
Tali Responsabili territoriali possono aprire sedi secondarie o club per l'espletamento dei propri compiti, ma non hanno potere rappresentativo dell'Associazione, né autonomia finanziaria.
I Responsabili territoriali svolgono la loro attività sotto la direzione esclusiva del Presidente del Consiglio Direttivo e a lui devono rispondere per il proprio operato.
L'incarico di Responsabile deve ritenersi temporaneo fino a quando l'Associazione non si doterà di strutture organizzative di coordinamento territoriale.
Le strutture organizzative di coordinamento territoriale operano sotto la direzione esclusiva del Presidente e del Consiglio Direttivo e ad essi devono rispondere per il proprio operato.
Il funzionamento delle strutture di coordinamento territoriale si basa su apposito Regolamento che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
b) deliberare sull'ammissione dei soci;
c) convocare l'Assemblea dei Soci;
d) determinare annualmente la quota associativa ordinaria e la quota in misura ridotta;
e) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione all'Assemblea dei Soci;
f) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione all'Assemblea dei Soci;
g) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 16 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione e dei poteri di straordinaria amministrazione che impegnano l'associazione per un importo massimo per ciascun atto, operazione o evento stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri soci, previa delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da 3 (tre) componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.
L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.
L'Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'Associazione.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica 3 (tre) anni.
Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da soci od Organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia.
Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso la residenza del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell'Associazione delle decisioni prese.
I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.
Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili. Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

Art. 18 - Cooptzazione

Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Probiviri, ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.

Art. 19 - Incompatibilità

Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16 e 17, sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti politici, sindacati, enti ed istituzioni pubbliche di rilevanza nazionale e sovranazionale.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 20 - Risorse economiche

Fanno parte del patrimonio:
a) Quote e contributi degli associati;
b) beni appartenenti all'associazione;

L'associazione trae le proprie risorse da:
a) eredità, donazioni e legati;
b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività svolte nell'ambito dei fini statutari;
c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste ed eventi;
h) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

Art. 21 - Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:
a) il libro dei soci;
b) il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
c) il libro dei verbali e delle deliberazione del consiglio direttivo;
d) il libro giornale della contabilità sociale;
e) il libro degli inventari;
f) il libro dei verbali dei probiviri.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

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